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Assoggettabilità a VIA/VINCA per interventi di manutenzione straordinaria

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(@gaetano)
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[#52]
TEMA DEL GIORNO: assoggettabilità a VIA/VINCA per interventi di manutenzione straordinaria
 
PREMESSA:
  1. VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) riguarda l'oggetto della tutela e valuta l'impatto globale di un'opera su tutto l'ambiente,
 
  1. VIncA (Valutazione di Incidenza Ambientale) si concentra in modo specifico sugli effetti nei siti protetti dellahttps://www.mase.gov.it/portale/la-valutazione-di-incidenza-vinca-." data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 500; margin: 0px; text-decoration: underline; border-bottom: 0px rgb(26, 13, 171);">Rete Natura 2000,
 
  1. la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, all’art. 6 comma 3 recita:
Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. (…).
 
  1. il Regolamento Regionale n. 8 del 15.07.2020, di abrogazione del Regolamento Regionale n. 1 del 29.01.2010 (“Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza”) ha di fatto assoggettato a VIA/VINCA *qualsiasi* intervento edilizio che viene comunicato agli uffici comunali.
 
All’indomani dell’abrogazione del Regolamento Regionale n. 1 del 29.01.2010, i proprietari di beni ricadenti in aree assoggettate a SIC, ZPS, ZSC, prima di effettuare interventi edilizi (compreso mere opere interne), hanno l’obbligo di conseguire un’apposita autorizzazione dell’ente parco.
 
Tale imposizione è alquanto illogica se gli interventi non recano incidenze significative sul sito protetto, specialmente se riguardano mere opere interne.
 
Tuttavia la prassi amm.va ha esteso il principio di precauzione oltre il senso della legge, in quanto la citata Direttiva 92/43/CEE all’art. 6, prescrive l’obbligo di verifica per i soli interventi che possano “…avere incidenze significative su tale sito, …”.
 
Personalmente sto cercando una collaborazione con le amm.ni comunali per redigere un atto di sensibilizzazione verso la regione campania su tale problematica, sollecitando l’adozione di un regolamento che, con opportuna motivazione, disciplini una serie di interventi che per loro natura non interferisca con i principi della citata Direttiva e, di converso, non siano assoggettate a screening.
 
Sul punto, una recente giurisprudenza, TAR VE, Sez. II, 01/08/2026 n. 1689, ha chiarito che gli interventi di manutenzione straordinaria non sono assoggettabili a VINCA.
I principi espressi in tale sentenza valorizzano quanto da me sostenuto.
 

 
Pubblicato : 12/08/2026 8:02 am
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