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Opere ante '67 in difformità dalla licenza - la vexata quaestio della legittimità dei regolamenti edilizi

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(@gaetano)
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[#48]
TEMA DEL GIORNO:opere ante '67 in difformità dalla licenza - la vexata quaestio della legittimità dei regolamenti edilizi
 
Ieri 04/12/2025 è approdato all'esame del CDM il DL sul nuovo TUE e tra le novità vi è una revisione sullo stato legittimo degli immobili ante 01/09/1967.
 
In verità la questione dibattuta ma mai risolta in sede giudiziaria riguarda i casi degli immobili realizzati in periodo ante 01/09/1967 nei comuni ove vigeva un regolamento edilizio (es. Napoli, Salerno, Nola).
 
In quei casi, gli immobili realizzati in assenza a in difformità dalla licenza edilizia ottenuta in forza al regolamento comunale,NONèsempreda ritenersi illegittimo.
 
Si rammenti che i regolamenti emanati ante legge Legge Ponte n. 765/1967, erano stati introdotti in forza del REGIO DECRETO 8 giugno 1865, n. 2321 con l'Art. 70 comma 2.
 
REGIO DECRETO 8 giugno 1865, n. 2321
ART. 70
Sono materie dè regolamenti edilizi le norme sopra
 
1.° Omissis
 
2.° La determinazione del perimetro dell'abitato, cui si debbono intendere assolutamente circoscritte le prescrizioni dei regolamenti stessi;
 
In tal caso il Regio Decreto limita l'efficacia del regolamento al solo centro abitato.
 
Inoltre, la L. 1150/42 all'art. 36 imponeva un iter approvativo differenziato, in base alla tipologia dei comuni.
 
Si riporta di seguito la richiamata fonte normativa:
 
LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150
 
Art. 36 - Approvazione dei regolamenti edilizi comunali.
 
I regolamenti edilizi dei Comuni compresi negli elenchi di cui all'art. 8 sono deliberati dal podestà ed approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno, uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore di sanità.
 
I regolamenti edilizi degli altri Comuni sono deliberati dal podestà ed approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'interno, previo esame della Sezione urbanistica compartimentale e del Consiglio provinciale di sanità.
 
CONCLUSIONE
In definitiva, qualora detti regolamenti non seguivano scrupolosamente l'iter approvativo, non possono essere considerati validi ed efficaci e pertanto non possono esplicare effetti sui fabbricati edificati in quel periodo
 

 
Pubblicato : 05/12/2025 9:44 am
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