TEMA DEL GIORNO: interventi “in sagoma” e regime delle distanze legali
Di recente ho discusso con un collega su questo tema alquanto controverso, ovvero: un intervento eseguito “in sagoma” viola il regime delle distanze legali?
Secondo un mio punto di vista, occorre prioritariamente porre luce sul principio definitorio di sagoma.
La definizione di sagoma la si rinviene nel Regolamento Edilizio Tipo nel paragrafo “definizioni uniformi” di cui all’Allegato A, punto 18.
- Sagoma – Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m;
Pertanto, immaginiamo di voler chiudere con veranda (o coprire con una tettoia con pilastrini) un terrazzo (legittimo) avente profondità superiore ai ml 1,50 posto a distanza inferiore a quanto prescritto dalle NtA.
Tale intervento è ammissibile in quanto, intervenendo nel rispetto della sagoma del fabbricato, non viola il regime delle distanze legali.
Cercando in rete ho trovato questa recente sentenza di Cassazione Civile n. 18826 del 10/07/2025 avvalora tale ipotesi, anche se con diversa motivazione. Difatti il G.O. ha sempre ritenuto assoggettabile al delle distanze legali qualsiasi sporto o aggetto che non fosse meramente decorativo, sentenzi anche che “…attingono le caratteristiche del "corpo di fabbrica", costituente per sua natura parte integrante dell'edificio, e dal quale vanno misurate le distanze, le sporgenze di particolari proporzioni, destinate ad estendere ed ampliare per l'intero fronte dell'edificio la superficie abitativa, e quindi ad incidere sulla consistenza volumetrica del fabbricato (Cass., Sez. 2, 29/12/1987, n. 9646; Cass., Sez. 2, 2/10/2018, n. 23845).”
Qualcuno di voi ha avuto qualche esperienza simile?