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Differenza tra tolleranze costruttive e tolleranze esecutive
Con l’introduzione delle cd. tolleranze in edilizia ex art. 34-bis, la giurisprudenza ne ha limitato la portata applicativa al requisito della “contestualità”, ovvero, per poter dichiarare legittima un’opera lievemente difforme dal titolo edilizio ma comunque rientrante nella percentuale delle tolleranze così come declinate nell’art. 34-bis, comma 1-bis, lettere da a) a d-bis), occorreva dimostrare che la difformità fosse intervenuta durante la fase realizzativa del fabbricato, negando l’applicabilità del beneficio della norma per eventuali successivi interventi modificativi/ampliativi (ex multis: TAR NA 8349/2025, TAR RM 13598/2025, cass. pen. 18459/2025, CdS 8591/2024, CdS 3610/2024).
Tuttavia, il suesposto orientamento giurisprudenziale ha subito un overruling con la sentenza di CdS n. 2113 del 16 marzo 2026.
Credo che avrà avuto un ruolo fondamentale il motivo eccepito dalla parte nel ricorso, probabilmente si sarà posto l'accento sulla differenza tra tolleranze esecutive (eseguite durante le fasi realizzative dell’intervento) e tolleranze costruttive (riferite alla fisicità dell’opera edilizia).
In tale seconda fattispecie di irregolarità, per la tolleranza costruttiva non è richiesto il requisito di contestualità logico-temporale col titolo abilitante, per cui la norma trova piena applicazione anche per successivi interventi.
Pubblicato : 17/04/2026 8:12 am