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SCIA in sanatoria: oggi basta la singola conformità

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(@gaetano)
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TEMA DEL GIORNO: SCIA in sanatoria: oggi basta la singola conformità
 
A seguito di un acceso (ma rispettoso) confronto con un ufficio comunale, dove alla fine è venuto fuori il riconoscimento dell'evoluzione normativa ex L. 105/2024 sulla SCIA in sanatoria, ritengo utile condividerne le novità.
 
L'abrogazione del comma 4 dell'art. 37 dPR 380/01 ha avuto due effetti:
 
  1. il silenzio assenso sull'istanza (non occorre attendere l'irrogazione della sanzione ai fini del consolidamento degli effetti della sanatoria);
  1. abrogazione della doppia conformità.
Ciò in quanto, in virtù della lettura evolutiva del testo dell'articolo 37, che, secondo il principio dell'evoluzione della legge nel tempo, la cancellazione del presupposto della doppia conformità ai fini della configurabilità della sanatoria, porta inequivocabilmente a considerare che il legislatore abbia voluto attribuire la singola conformità alla sola disciplina edilizia all'epoca della presentazione dell'istanza.
 
Difatti, dalla lettura del testo dell'art. 37, così come modificato dalla L. 105/2024, il presupposto della la doppia conformità è scomparso.
 
Riporto, di seguito, il comma 4 attualmente abrogato:
 
  1. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.
 
Pubblicato : 16/09/2024 7:51 am
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