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TEMA DEL GIORNO: prima pronunzia del G.A. sul D.L. 69/2024
IL CASO: un esercente di un'attività ristorativa veniva sanzionato dal comune per aver realizzato una serie di opere complementari all'attività principale e, tra esse, alcuni pergolati.
Il provvedimento impugnato veniva annullato dal TAR limitatamente per quanto attiene ai pergolati.
Tale sentenza è singolare per tre aspetti:
1 - riconoscimento del principio definitorio (ergo di interpretazione autentica) del "pergolato" così come statuito dal D.L. 69/2024 ed introdotto nel dPR 380/01 art. 6 comma 1 lett. b-ter), pertanto applicabile anche retroattivamente;
2 - casistiche di disapplicazione del divieto di atomizzazione degli interventi;
3 - distinguo tra violazione edilizia e violazione urbanistica e consequenziali regimi sanzionatori.
Per quanto riguarda il primo punto, cioè sul concetto di pergolato, il G.A. auspica che il D.L. abbia esplicitato una definizione definitiva, a tacitazione di interpretazioni arbitrarie e fantasiose;
Per quanto riguarda il secondo punto, cioè che il consolidato principio secondo il quale gli abusi edilizi vanno valutati nel loro complesso e non in forma parcellizzata, trova una eccezione qualora le opere siano state realizzate in tempi differenti, si pongono in violazione a profili edilizi e non urbanistici ed infine siano relative ad attività di impresa (si riconosce la caratteristica di dinamicità dell'attività, necessitata da esigenze di mercato).
Per quanto riguarda il terzo punto, cioè la dosimetria sanzionatoria va commisurata alla differente tipologia di violazione: urbanistico o edilizia.
- Se le opere abusive comportino un cambio di destinazione d'uso della zona omogenea, la sanzione sarà sicuramente demolitoria.
- Se le opere abusive sono state eseguite in assenza o in difformità dal titolo ma conformi alla disciplina urbanistico-edilizia, in tal caso la sanzione è pecuniaria.
Pubblicato : 19/06/2024 8:01 am