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TEMA DEL GIORNO: il potere di annullamento della SCIA decorsi i 30 gg.
In tema di stabilità dei rapporti, legittimo affidamento e termini di esercizio del potere di ritiro, in giurisprudenza si sta consolidando l'orientamento sulla natura puramente discrezionale (non doverosa) dell'istituto dell'annullamento d'ufficio, con conseguente obbligo di osservanza, da parte della P.A., dei criteri operativi dettati da queste recenti pronunzie (ex multis: C.d.S. n. 9061 del 12/11/2024).
Decorso il termine di esercizio dei poteri conformativi - sospensivi - repressivi ex art. 19 comma 3 (30 giorni), qualora la P.A. volesse procedere all'annullamento degli effetti della SCIA, deve necessariamente attivare la procedura di preavviso di emissione provvedimento di annullamento, ex art. 10-bis, a nulla valendo il disposto normativo di cui all'art. 21-octies comma 2 ultimo periodo, stante la natura strettamente discrezionale dell'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies.
Pertanto, ai fini del ritiro la P.A., in assenza di mendacio, deve necessariamente osservare quanto disposto dall'art. 21-nonies, ossia, la verifica della concorrente sussistenza dei seguenti presupposti:
- conclamato interesse pubblico alla rimozione degli effetti derivanti dalla SCIA (motivazione resa non in forma apodittica e/o stereotipata);
- comparazione dei contrapposti interessi (dei destinatari e dei controinteressati).
A nulla vale l'eventuale ipotesi di una violazione di legge (qualora tale circostanza non sia derivante da falso per induzione).
Nel caso di specie, la sentenza di C.d.S. n. 9061 del 12/11/2024 trattava un annullamento di una SCIA irrogato oltre il termine previsto per legge.
Trattasi di annullamento d'ufficio di una Segnalazione Certificata di Agibilità, affetta da riscontrata carenza dei requisiti igienico-sanitari di cui al D.M. sanità 05/07/1975.
Il passaggio cruciale della sentenza è il seguente:
10.4. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato – come correttamente dedotto dall’appellante – si basa esclusivamente sulla ritenuta illegittimità degli effetti che deriverebbero dalla segnalazione certificata volta a ottenere l’agibilità dell’immobile, per la mancanza di alcuni requisiti igienico-sanitari previsti dal D.M. 5 luglio 1975 e dal regolamento edilizio comunale. Nessun cenno è fatto invece alle altre «condizioni previste dall’articolo 21-nonies».
Pubblicato : 18/11/2024 2:08 pm